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Superbonus Ecobonus 110%: domande e risposte
Articolo in aggiornamento

— ATTENZIONE —

Avvisiamo che viste le tantissime richieste ricevute abbiamo raggiunto la nostra capacità massima di cantieri.

Pertanto verranno valutate nuove richieste di RISTRUTTURAZIONE RADICALE e DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE solo nell’eventualità in cui il SUPERBONUS 110% venga ulteriormente prorogato.

Ecobonus Superbonus 110%: che cos’è e cosa prevede la nuova detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico?

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge dello Stato 17/07/2020 n. 77
(Gazzetta ufficiale 18/07/2020 n. 180)
ha introdotto nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di ristrutturazione con efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (SismaBonus).
Il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in valutazione proroga a tutto il 2022).

Ecobonus Superbonus 110%: chi sono i beneficiari della detrazione fiscale e a quali edifici si applica?

Possono accedere alle detrazioni:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari adibiti ad abitazione principale;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi

Ecobonus Superbonus 110%: quali sono gli interventi previsti?

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È in fase di definizione il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo per ciascun intervento.
a – Interventi d’isolamento termico – cappotto termico in condomini e case unifamiliari
Sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (come ad esempio il cappotto termico) dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
€50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari.
€40.000 per ciascuna unità immobiliare in edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari
€30.000 per ciascuna unità familiare in edificio composto da più di 8 unità immobiliari
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi.

b – Impianti centralizzati in condomini
La detrazione al 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:
– il riscaldamento;
– il raffrescamento;
– la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
€20.000 per ciascuna unità immobiliare, per edifici composti da un massimo di 8 unità immobiliari
€15.000 per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di di 8 unità immobiliari

c – Sostituzione degli impianti di climatizzazione in case unifamiliari
Sono detraibili gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:
– il riscaldamento;
– il raffrescamento;
– la fornitura di acqua calda sanitaria;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’ impianto sostituito.

Che prestazioni energetiche deve conseguire l’intervento per godere del superbonus ecobonus 110%?

Requisito indispensabile per l’ottenimento dell’Ecobonus 110% 2020 è il miglioramento di 2 classi energetiche (ove non possibile: la classe più alta) testimoniato dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato da un tecnico abilitato attraverso una “dichiarazione asseverata”. Copia dell’asseverazione verrà inviata ad ENEA per via telematica.

Anche per il fotovoltaico e le colonnine auto elettriche è prevista la detrazione al 110%?

Sì ma, ad oggi, solo se installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o impianto di riscaldamento) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico.
Potranno essere detratti con il superbonus 110%:

  • gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
  • i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
  • le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al Gestore dei Servizi Energetici e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

Ci sono altri interventi coperti dal superbonus ecobonus al 110%?

Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già in vigore per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali, godono della nuova aliquota del 110%.
Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata. contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento.

E per il miglioramento sismico? Anche il sismabonus sale al 110%?

Sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 per:

  • i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus al 50%);
  • i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni);
  • i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).

Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.
Per questi interventi, la spesa massima, su cui calcolare la detrazione, è di 96mila euro (proposta nuova soglia a 130mila euro).

Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.

E' possibile Demolire e Ricostruire un fabbricato beneficiando del Superbonus 110%?

LA DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE CON SUPERBONUS 110% E’ POSSIBILE!
Grazie alle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni al dpr 380/2001, si allarga la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della ‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.
Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte sarà possibile usufruire delle agevolazioni fiscali anche per le ricostruzioni, considerate ristrutturazione edilizia, quindi con la possibilità di accedere alla detrazione del 110%
Se possiedi un edificio e desideri valutare l’opportunità della sua demolizione e ricostruzione, puoi usufruire del Superbonus al 110% .
UNA GRANDE OPPORTUNITA’
Oggi è possibile trasformare un vecchio edificio in uno nuovo, più efficiente dal punto di vista energetico, più sicuro secondo la nuova normativa antisismica e architettonicamente contemporaneo, senza più il vincolo di mantenere la vecchia sagoma e planivolumetria.

Posso cedere il mio credito? A chi posso cederlo? Con la cessione del credito potrò fare i lavori a costo zero?

La cessione del credito è prevista e la novità è che è ammesso farla non solo all’impresa che esegue i lavori, con lo sconto in fattura, ma anche a soggetti terzi come banche e intermediari finanziari.
Questo permette teoricamente di realizzare i lavori a costo zero. Per cedere il credito (le cessioni saranno gestite con la piattaforma dell’Agenzia delle entrate) servirà un’asseverazione del Caf o del commercialista.
La gratuità degli interventi è garantita solo nel caso in cui tutti questi rientrino tra quelli previsti dal Superbonus 110% e rispettino i massimali di spesa previsti per ciascun intervento

Vuoi ristrutturare casa con il superbonus ecobonus al 110%? Cosa NON FARE in questo periodo

Il superbonus ecobonus 110% sembra essere un’ottima opportunità sia per le persone che intendono ristrutturare casa in un’ottica di efficienza energetica o miglioramento sismico sia per le imprese del settore ma ci teniamo subito a chiarire che, in attesa dei decreti attuativi, bisogna prepararsi nel modo giusto perché sarà un percorso articolato, se non complesso, che va intrapreso facendo i passi giusti.
In attesa dei Decreti Attuativi noi consigliamo di muovervi così:

  • Non richiedete preventivi per gli interventi che pensate di fare alle varie imprese: la prima cosa da fare è partire da uno STUDIO DI FATTIBILITA’ ovvero un vero e proprio progetto che definisca le caratteristiche tecniche dei vari interventi e la valutazione della classe energetica di partenza e di arrivo
  • Non firmate documenti che sottendano impegni da parte vostra, quale che sia l’esito finale dell’iter normativo che ancora deve concludersi

Ristrutturazione e Superbonus Ecobonus 110%: da dove iniziare?

Muovetevi per tempo, se avete chiara l’intenzione di riqualificare il vostro immobile.
Identificate un professionista o un’impresa come Callegaro Costruzioni che vi guidi passo passo a partire dallo Studio di Fattibilità dell’intervento e dalla certificazione energetica, l’APE.
Nello specifico:
Se il condominio (nel suo compelsso) o la casa unifamiliare non sono in possesso dell’Attestato di prestazione energetica, occorre far redigere da un professionista abilitato una diagnosi energetica che stabilisca la classe energetica di partenza, quella prima di inizio lavori.
Con lo studio di fattibilità, ovvero una relazione tecnica e di progetto iniziale devono essere valutate le caratteristiche tecniche (es: spessore e tipologia materiali isolanti, caratteristiche impianto di riscaldamento,ecc) ed economiche dei lavori previsti.

CALLEGARO COSTRUZIONI OFFRE, DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I SUOI PARTNER TECNICI, UN PACCHETTO COMPLETO:

  • STUDIO DI FATTIBILITA’: Si tratta di un percorso tecnico-progettuale che ci consente di:
    • Effettuare tutte le scelte più corrette, a livello tecnico, tecnologico e di materiali, per ristrutturare con intelligenza e rientrare nel Superbonus al 110%
    • Ottenere un costo dell’opera finita certo, fisso, garantito, senza il rischio di incorrere in varianti di prezzo non previste
    • Conoscere l’ammontare esatto della detrazione scontabile in fattura e quindi anche l’importo in rimanenza eventualmente a vostro carico
  • Esecuzione dei lavori con relativo coordinamento di tutte le maestranze
  • Asseverazione e definizione APE post lavori
  • Pratiche (ENEA, ecc) necessarie per l’ottenimento del credito d’imposta e l’eventuale cessione

Stai valutando di ristrutturare casa oppure demolire e ricostruire a Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Veneto?

Rivolgendoti a Callegaro Costruzioni avrai il giusto interlocutore per progettare e realizzare al meglio i lavori necessari per ristrutturare o demolire e ricostruire la tua casa o condominio ed ottenere le agevolazioni previste dal superbonus ecobonus 110%.

Con Callegaro Costruzioni avrai un unico referente per tutte le fasi previste.

Gestiamo tutti gli aspetti della ristrutturazione e demolizione / ricostruzione di condomìni e palazzine, case unifamiliari, bifamiliari, case a schiera, rustici, edifici rurali, uffici, ecc.

— ATTENZIONE —

Avvisiamo che viste le tantissime richieste ricevute abbiamo raggiunto la nostra capacità massima di cantieri.

Pertanto verranno valutate nuove richieste di RISTRUTTURAZIONE RADICALE e DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE solo nell’eventualità in cui il SUPERBONUS 110% venga ulteriormente prorogato.

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Altre domande sul Superbonus Ecobonus 110%

Vorrei un preventivo per effettuare il cappotto termico, impianto fotovoltaico ed eventuale sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con impianto a pompa di calore
Non si parte dal preventivo ma dalla diagnosi energetica e dallo studio di fattibilità. Agendo diversamente si rischia di arrivare a fine lavori e scoprire che non ci sono le condizioni tecniche per ottenere il superbonus ecobonus al 110%

Se installo solo l’impianto fotovoltaico o cambio solo gli infissi posso ottenere il superbonus ecobonus al 110%?
No, per ottenere il superbonus ecobonus al 110% devi:
1 – realizzar almeno un intervento tra isolamento termico e sostituzione impianto di riscaldamento (con relative regole per ciascuno degli interventi)
2 – fare in modo che gli interventi permettano di migliorare l’edificio di 2 classi energetiche

La mia abitazione principale è in un appartamento in condominio, posso usufruire del superbonus ecobonus 110?
Se i lavori vengono realizzati a livello condominiale (cappotto o sostiuzione caldaia centralizzata) gli interventi sulle parti comuni beneficeranno dell’ecobonus al 110% (se sono rispettate le condizioni richieste). In ogni caso si deve ottenere un miglioramento della classe energetica.
In base al comma 2 del decreto rientreranno nell’ecobonus al 110% anche gli eventuali interventi di riqualificazione energetica realizzati nei singoli appartamenti (infissi, ecc.) se ovviamente il condominio realizza uno dei 2 interventi “principali” (isolamento termico o sostituzione della caldaia centralizzata).
Alcuni ci hanno posto il seguente quesito: se il condominio fa il cappotto termico, fra gli interventi che si possono realizzare nel singolo appartamento e che possono rientrare nell’ecobonus al 110% vi è anche la sostituzione della caldaia autonoma (così come per gli infissi)? Il comma 2 sembrerebbe confermare questa ipotesi ma preferiamo attendere un chiarimento per questo quesito specifico.
In ogni caso, se i lavori non vengono realizzati a livello condominiale e quindi sono realizzati esclusivamente in un appartamento allora non si può beneficiare dell’ecobonus al 110%, rimangono validi gli altri bonus precedenti all’ecobonus al 110%.

Ho un appartamento in condomino che è seconda casa, posso usufruire del superbonus 110%?
Sì, se la seconda casa corrisponde ad un appartamento in condominio allora si può rientrare nell’ecobonus al 110% (a patto che il condominio nel suo complesso esegua almeno uno degli interventi principali previsti dal decreto).

Le villette a schiera rientrano?
Sì ma come condominio per cui valgono le regole previste per i condomini e non per gli edifici unifamiliari.
La condominialità è stabilita se ci sono, oltre ovviamente a parti di proprietà esclusiva, anche parti di proprietà comune (come giardino, muri maestri, ecc.)

Nella casa in cui intendo fare i lavori non c’è la caldaia, se ne installo una nuova posso rientrare nel superbonus ecobonus?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, “requisito essenziale per poter rientrare nella casistica agevolabile e fruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti è necessario che l’immobile su cui si realizzano gli interventi sia già dotato di un impianto di riscaldamento”

Nella mia abitazione (unifamiliare) intendo sostituire la caldaia esistente con una a condensazione. Posso usufruire del superbonus ecobonus al 110%?
No, per le abitazioni unifamiliari, in caso di sostituzione della caldaia esistente occorre installare uno di questi 3 sistemi:
1. pompa di calore
2. sistema ibrido caldaia a condensazione + pompa di calore (sistema che deve essere fornito dal produttore e non assemblato)
3. impianto geotermico
Nota: in uno speciale del Sole24Ore si fa presente il dubbio che non sia sufficiente sostituire la caldaia ma che si debba intervenire anche sulla parte di distribuzione dell’impianto. E’ un punto che necessità di un ulteriore approfondimento.

Per cedere il credito di imposta devo essere capiente?
No, le situazioni possono essere le seguenti:
1. se il proprietario intende portare in detrazione il credito di imposta deve essere capiente. In tal modo porterà in detrazione il 110% in 5 anni.
2. se il proprietario intende cedere il credito di imposta a impresa o banca o altri intermediari finanziari, allora in questo caso non deve essere necessariamente capiente.

Il mio intervento non rientra tra quelli ammissibili al superbonus-ecobonus 110%. Esistono altre detrazioni?
I nuovi superbonus si aggiungono alle altre detrazioni fiscali vigenti:
– bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
– bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
– bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
– ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
– sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
– bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.